IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale n. 4275 del 2011, proposto da: Franco Sordoni, Piero Maria Calcatelli, Francesco Simoncelli, Francesco Paolo D'Addario, rappresentati e difesi dall'avv. Sara Calzi, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Luca Di Gregorio in Roma, via Isonzo, 42/A; Contro Banca d'Italia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Olina Capolino, Raffaele D'Ambrosio e Domenico De Falco, con domicilio eletto presso i medesimi in Roma, via Nazionale, 91; Per l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento emesso il 21 gennaio 2011 e notificato il successivo 5 marzo 2011, con cui la Banca d'Italia ha disposto nei confronti dei ricorrenti, nella qualita' di componenti il consiglio di amministrazione di Banca di Credito dei Farmacisti spa, sanzioni amministrative ex art. 144 t.u.b. in conseguenza dell'accertamento di asserite violazioni. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della Banca D'Italia, con i relativi allegati; Vista l'ordinanza cautelare di questa Sezione n. 2047/11 del 1° giugno 2011; Viste le memorie difensive; Visto l'art. 79, comma 1, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del 4 luglio 2012 il Cons. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale; Rilevato che, con ricorso a questo Tribunale, notificato il 4 maggio 2011 e depositato il successivo 18 maggio 2011, i ricorrenti indicati in epigrafe chiedevano l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento pure in epigrafe indicato con cui era stata irrogata nei loro confronti dalla Banca d'Italia una sanzione pecuniaria amministrativa ex art. 144 T.U.B. in conseguenza di rilevate violazioni nella loro qualita' di componenti il consiglio di amministrazione della Banca di Credito dei Farmacisti spa; Rilevato che si costituiva in giudizio la Banca d'Italia chiedendo la reiezione del ricorso; Rilevato che con l'ordinanza sopra indicata questa Sezione rigettava la domanda cautelare; Rilevato che le parti depositavano memorie ad illustrazione delle rispettive tesi difensive; Rilevato che alla pubblica udienza del 4 luglio 2012 il difensore presente per la Banca d'Italia dichiarava di eccepire l'illegittimita' costituzionale degli art. 133, comma 1, lett. l), e 134, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 104/10 (Codice del processo amministrativo - c.p.a.), nonche' dell'art. 4 allegato n. 4 del medesimo d.lgs., che radicano la giurisdizione di questo Tribunale, in relazione all'art. 76 Cost., secondo le argomentazioni di cui alla recente sentenza della Corte costituzionale n. 162/2012; Rilevato che a tale udienza pubblica la causa era trattenuta in decisione; Considerato che il Collegio, alla luce delle argomentazioni di parte resistente e del contenuto della suddetta sentenza della Sovrana Corte ora richiamata, ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale come prospettata; Considerato, infatti, in punto di rilevanza, che la giurisdizione di questo Tribunale, nella configurazione ivi prevista, in ordine alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla Banca d'Italia ex art. 144 T.U.B., si fonda esclusivamente su quanto disposto dalle norme su richiamate che si applicano alla presente fattispecie; Considerato che, in particolare, l'art. 133, comma 1, lett. l), del d.lgs. n. 104/10 prevede la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, tra altre, per le controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego privatizzati, adottati dalla Banca d'Italia; Considerato che l'art. 134, comma 1, lett. c), del medesimo testo legislativo prevede tra le materie di giurisdizione estesa al merito «... c) le sanzioni pecuniarie la cui contestazione e' devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, comprese quelle applicate dalle Autorita' amministrative indipendenti e quelle previste dall'art. 123»; Considerato che l'art. 135, comma 1, lett. c), d.lgs. cit. prevede la competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, per ...c) le controversie di cui all'art. 133, comma 1, lettera l), fatta eccezione per quelle di cui all'art. 14, comma 2, nonche' le controversie di cui all'art. 104, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; Considerato, infine, che l'art. 4, comma 1, n. 19), dell'Allegato 4 al suddetto d.lgs. n. 104/10 prevede, tra altro, l'abrogazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: art. 195, commi da 4 a 8, che regolavano il procedimento sanzionatorio della Banca d'Italia per le violazioni di cui a quel Titolo del testo legislativo, radicando la giurisdizione sulle opposizioni avverso i relativi provvedimenti avanti alla corte d'appello del luogo in cui aveva sede la societa' o l'ente cui apparteneva l'autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non fosse stato applicabile, del luogo in cui la violazione era stata commessa; Considerato, quindi, che la giurisdizione di questo Tribunale, come conformata ai sensi degli artt. 133, 134 e 135 citt. dell'art. 4, Allegato 4 d.lgs. cit., discende dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 104/10 che ha anche provveduto ad abrogare la norma che radicava presso la corte d'appello la giurisdizione sulle sanzioni specifiche irrogate dalla Banca d'Italia; Considerato, pero', come esplicitamente rilevato nel corso dell'udienza pubblica dal difensore della Banca d'Italia, che la Corte costituzionale, con la sentenza 27 giugno 2012, n. 162, ha dichiarato che sono costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 76 Cost., gli articoli 133, comma 1, lettera l), 135, comma 1, lettera c), e 134, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), nella parte in cui attribuiscono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo con cognizione estesa al merito e alla competenza funzionale del TAR Lazio - sede di Roma, le controversie in materia di sanzioni irrogate dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB), e dell'art. 4, comma 1, numero 19), dell'Allegato numero 4, del medesimo d.lgs. n. 104 del 2010; Considerato che le argomentazioni della Corte Sovrana sono legate alla questione rimessa alla sua attenzione e relativa a sanzioni irrogate dalla Consob, per cui il Collegio ritiene che il relativo dispositivo non possa direttamente applicarsi alla presente fattispecie, relativa a sanzioni pecuniarie amministrative irrogate dalla Banca d'Italia; Considerato, pero', che le argomentazioni di cui alla su ricordata sentenza, fondate sulla violazione dell'art. 76 Cost. delle medesime norme, possono ben conformarsi alla presente fattispecie tanto da evidenziare la non manifesta infondatezza della relativa questione di costituzionalita' come sollevata dalla Banca d'Italia; Considerato, infatti, che la Corte costituzionale ha affermato, in relazioni alle medesime norme del d.lgs. n. 104/10 sopra indicate, sia pure in riferimento alle sanzioni irrogate dalla Consob, quanto segue: «Nel merito, la questione e' fondata con riferimento al parametro di cui all'art. 76 Cost. In riferimento alle deleghe per il riordino o il riassetto di settori normativi - tra le quali, come si e' detto poco sopra, deve essere annoverata la delega contenuta nell'art. 44 della legge n. 69 del 2009 - questa Corte ha sempre inquadrato in limiti rigorosi l'esercizio, da parte del legislatore delegato, di poteri innovativi della normazione vigente, non strettamente necessari in rapporto alla finalita' di ricomposizione sistematica perseguita con l'operazione di riordino o riassetto. La Corte ha sempre rimarcato che, a proposito di deleghe che abbiano ad oggetto la revisione, il riordino ed il riassetto di norme preesistenti, "l'introduzione di soluzioni sostanzialmente innovative rispetto al sistema legislativo previgente e' (...) ammissibile soltanto nel caso in cui siano stabiliti principi e criteri direttivi idonei a circoscrivere la discrezionalita' del legislatore delegato", giacche' quest'ultimo non puo' innovare "al di fuori di ogni vincolo alla propria discrezionalita' esplicitamente individuato dalla legge-delega" (sentenza n. 293 del 2010), specificando che "per valutare se il legislatore abbia ecceduto [i] - piu' o meno ampi - margini di discrezionalita', occorre individuare la ratio della delega" (sentenza n. 230 del 2010). Questi principi, costantemente affermati dalla giurisprudenza di questa Corte e ribaditi da ultimo nella sentenza n. 80 del 2012, impongono, nel caso di deleghe per il riordino o il riassetto normativo, un'interpretazione restrittiva dei poteri innovativi del legislatore delegato, da intendersi in ogni caso strettamente orientati e funzionali alle finalita' esplicitate dalla legge di delega. Alla luce di tali principi, in merito alla questione oggi all'esame della Corte, occorre ricordare che la delega - che deve essere qualificata come una delega per il riordino e il riassetto normativo - abilitava il legislatore delegato a intervenire, oltre che sul processo amministrativo, sulle azioni e le funzioni del giudice amministrativo anche rispetto alle altre giurisdizioni e in riferimento alla giurisdizione estesa al merito, ma sempre entro i limiti del riordino della normativa vigente; il che comporta di certo una capacita' innovativa dell'ordinamento da parte del Governo delegato all'esercizio della funzione legislativa, da interpretarsi pero' in senso restrittivo e comunque rigorosamente funzionale al perseguimento delle finalita' espresse dal legislatore delegante. 4.2. - In base alla delega conferitagli, il legislatore delegato, nel momento in cui interveniva in modo innovativo sul riparto di giurisdizione tra giudici ordinari e giudici amministrativi, doveva tenere conto della "giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori" nell'assicurare la concentrazione delle tutele, secondo quanto prescritto dalla legge di delega (art. 44, commi 1 e 2, della legge n. 69 del 2009). Attribuendo le controversie relative alle sanzioni inflitte dalla CONSOB, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (con la competenza funzionale del TAR Lazio - sede di Roma, e con cognizione estesa al merito), il legislatore delegato non ha invece tenuto conto della giurisprudenza delle sezioni unite civili della Corte di cassazione, formatasi specificamente sul punto. La Corte di cassazione ha, infatti, sempre precisato che la competenza giurisdizionale a conoscere delle opposizioni (art. 196 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) avverso le sanzioni inflitte dalla CONSOB ai promotori finanziari, anche di tipo interdittivo, spetta all'autorita' giudiziaria ordinaria, posto che anche tali sanzioni, non diversamente da quelle pecuniarie, debbono essere applicate sulla base della gravita' della violazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva e quindi sulla base di criteri che non possono ritenersi espressione di discrezionalita' amministrativa (Corte di cassazione, sezioni unite civili, 22 luglio 2004, n. 13703; nello stesso senso 11 febbraio 2003, n. 1992; 11 luglio 2001, n. 9383). Anche il Consiglio di Stato ha riconosciuto che, in punto di giurisdizione sulle controversie aventi per oggetto sanzioni inflitte dalla CONSOB, sussistessero precedenti giurisprudenziali nel senso della giurisdizione ordinaria, affermando da ultimo la giurisdizione del giudice amministrativo solo sulla base dell'insuperabile dato legislativo espressamente consolidato nell'art. 133 (materie di giurisdizione esclusiva), comma 1, lettera l), del d.lgs. n. 104 del 2010, che prevede testualmente che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo "le controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego privatizzati, adottati (...) dalla Commissione nazionale per la societa' e la borsa" (Consiglio di Stato, sezione VI, 19 luglio 2011, n. 10287), vale a dire sulla base proprio delle disposizioni impugnate in questa sede. Precedentemente all'intervento legislativo qui in esame, invece, lo stesso Consiglio di Stato aveva aderito all'impostazione della Cassazione, secondo cui doveva attribuirsi al giudice ordinario la giurisdizione sulle sanzioni inflitte dalla CONSOB (Consiglio di Stato, sezione VI, 6 novembre 2007, n. 6474; cfr. in precedenza, sezione VI, 19 marzo 2002, n. 4148). La citata giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale esclude che l'irrogazione delle sanzioni da parte della CONSOB sia espressione di mera discrezionalita' amministrativa, unitamente alla considerazione che tali sanzioni possono essere sia di natura pecuniaria, sia di tenore interdittivo (giungendo persino ad incidere sulla possibilita' che il soggetto sanzionato continui ad esercitare l'attivita' intrapresa), impedisce di giustificare sul piano della legittimita' costituzionale l'intervento del legislatore delegato, il quale, incidendo profondamente sul precedente assetto, ha trasferito alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative alle sanzioni inflitte dalla CONSOB, discostandosi dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, che invece avrebbe dovuto orientare l'intervento del legislatore delegato, secondo quanto prescritto dalla delega. Di conseguenza, deve ritenersi che, limitatamente a simile attribuzione di giurisdizione, siano stati ecceduti i limiti della delega conferita, con conseguente violazione dell'art. 76 Cost. 5. - Per le medesime ragioni sopra illustrate deve ritenersi affetto da illegittimita' costituzionale anche l'intero art. 4, comma 1, numero 19), dell'Allegato numero 4, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, nella parte in cui abroga le disposizioni del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, che attribuiscono alla Corte d'appello la competenza funzionale in materia di sanzioni inflitte dalla CONSOB, con la conseguenza che queste ultime disposizioni, illegittimamente abrogate, tornano ad avere applicazione». Considerato che le medesime statuizioni della Corte costituzionale possono trovare ingresso anche in relazione ai provvedimenti sanzionatori pecuniari adottati dalla Banca d'Italia, per i quali la giurisdizione del g.a e' fondata sulle medesime norme dichiarate incostituzionali in relazione a provvedimenti di altra Autorita', si' che la questione, come detto, si presenta non manifestamente infondata nella presente sede, anche perche' il radicamento della giurisdizione presso questo giudice non risulta in realta' consolidato da tempo, come sostenuto dal difensore dei ricorrenti nel corso della pubblica udienza, ma si fonda sulle «novita'» legislative di cui al d.lgs. n. 104/10 sopra richiamate. Considerato, infatti, che anche in relazione alle sanzioni amministrative inflitte dalla Banca d'Italia la Corte di Cassazione (a Sezioni Unite) aveva statuito, prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 104/10, che rientravano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative all'opposizione contro i provvedimenti con i quali il Ministero dell'economia e delle finanze, su richiesta della Consob o della Banca d'Italia, applica sanzioni amministrative di carattere pecuniario per la violazione delle norme in tema di intermediazione finanziaria (Cass. SSUU, 15 febbraio 2005, n. 2980). Considerato che puo' comunque richiamarsi nel caso di specie quanto previsto dall'art. 44, comma 2, lett. b), nn. 1 e 2), legge n. 60/2009, secondo cui la delega legislativa era orientata, tra altro, a riordinare le norme vigenti sulla giurisdizione del giudice amministrativo, anche rispetto alle altre giurisdizioni nonche' i casi di giurisdizione estesa al merito, anche mediante soppressione delle fattispecie non piu' coerenti con l'ordinamento vigente. Considerato, quindi, che la coerenza con l'ordinamento vigente puo' anche essere valutata sotto il profilo della convenienza a ritenere unicita' di giurisdizione in merito a provvedimenti adottati dalla medesima Autorita'. Considerato, quindi, che la questione di costituzionalita' prospettata e' rilevante, trattandosi nella fattispecie di sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla Banca d'Italia, delibate avanti a questo Giudice in virtu' delle su richiamate norme del c.p.a. Considerato che non appare manifestamente infondata la questione di costituzionalita' sollevata in relazione al rispetto dell'art. 76 Cost. da parte degli artt. 133, comma 1, lett. l), 134, comma 1, lett. c), e 135, comma 1, lett. c), d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 nonche' dell'art. 4, comma 1, n. 19) dell'Allegato 4 al medesimo decreto legislativo, nella parte in cui, in relazione ai provvedimenti sanzionatori relativi a sanzioni pecuniarie adottati dalla Banca d'Italia, hanno trasferito alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative. Considerato, quindi, che il presente procedimento deve essere sospeso, con contestuale rimessione della questione di costituzionalita' dedotta alla Corte costituzionale.