IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale n. 4275 del  2011,  proposto  da:  Franco  Sordoni,
Piero  Maria  Calcatelli,  Francesco  Simoncelli,   Francesco   Paolo
D'Addario, rappresentati e difesi dall'avv. Sara Calzi, con domicilio
eletto presso lo studio dell'avv.  Luca  Di  Gregorio  in  Roma,  via
Isonzo, 42/A; 
    Contro Banca d'Italia, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata  e  difesa  dagli  avv.ti  Olina   Capolino,   Raffaele
D'Ambrosio e  Domenico  De  Falco,  con  domicilio  eletto  presso  i
medesimi in Roma, via Nazionale, 91; 
    Per l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento  emesso
il 21 gennaio 2011 e notificato il successivo 5 marzo 2011,  con  cui
la Banca d'Italia ha disposto nei  confronti  dei  ricorrenti,  nella
qualita' di componenti il consiglio di amministrazione  di  Banca  di
Credito dei Farmacisti  spa,  sanzioni  amministrative  ex  art.  144
t.u.b. in conseguenza dell'accertamento di asserite violazioni. 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Visto l'atto di costituzione in giudizio  della  Banca  D'Italia,
con i relativi allegati; 
    Vista l'ordinanza cautelare di questa Sezione n. 2047/11  del  1°
giugno 2011; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visto l'art. 79, comma 1, cod. proc. amm.; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Relatore nell'udienza pubblica del 4 luglio  2012  il  Cons.  Ivo
Correale e uditi per  le  parti  i  difensori  come  specificato  nel
relativo verbale; 
    Rilevato che, con ricorso a questo  Tribunale,  notificato  il  4
maggio 2011 e depositato il successivo 18 maggio 2011,  i  ricorrenti
indicati in epigrafe chiedevano l'annullamento,  previa  sospensione,
del provvedimento  pure  in  epigrafe  indicato  con  cui  era  stata
irrogata  nei  loro  confronti  dalla  Banca  d'Italia  una  sanzione
pecuniaria amministrativa  ex  art.  144  T.U.B.  in  conseguenza  di
rilevate violazioni nella loro qualita' di componenti il consiglio di
amministrazione della Banca di Credito dei Farmacisti spa; 
    Rilevato  che  si  costituiva  in  giudizio  la  Banca   d'Italia
chiedendo la reiezione del ricorso; 
    Rilevato  che  con  l'ordinanza  sopra  indicata  questa  Sezione
rigettava la domanda cautelare; 
    Rilevato che le parti depositavano memorie ad illustrazione delle
rispettive tesi difensive; 
    Rilevato che alla pubblica udienza del 4 luglio 2012 il difensore
presente   per   la   Banca   d'Italia   dichiarava    di    eccepire
l'illegittimita' costituzionale degli art. 133, comma 1, lett. l),  e
134, comma 1, lett. c), del d.lgs. n.  104/10  (Codice  del  processo
amministrativo - c.p.a.), nonche'  dell'art.  4  allegato  n.  4  del
medesimo d.lgs., che radicano la giurisdizione di  questo  Tribunale,
in relazione all'art. 76 Cost., secondo le argomentazioni di cui alla
recente sentenza della Corte costituzionale n. 162/2012; 
    Rilevato che a tale udienza pubblica la causa era  trattenuta  in
decisione; 
    Considerato che il Collegio, alla luce  delle  argomentazioni  di
parte resistente  e  del  contenuto  della  suddetta  sentenza  della
Sovrana Corte ora richiamata, ritiene rilevante e non  manifestamente
infondata  la  questione  di   illegittimita'   costituzionale   come
prospettata; 
    Considerato, infatti, in punto di rilevanza, che la giurisdizione
di questo Tribunale, nella configurazione  ivi  prevista,  in  ordine
alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla Banca d'Italia
ex art. 144 T.U.B., si fonda esclusivamente su quanto disposto  dalle
norme su richiamate che si applicano alla presente fattispecie; 
    Considerato che, in particolare, l'art. 133, comma 1,  lett.  l),
del d.lgs. n. 104/10 prevede la giurisdizione esclusiva  del  giudice
amministrativo, tra altre, per  le  controversie  aventi  ad  oggetto
tutti i provvedimenti, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli
inerenti ai rapporti di impiego privatizzati,  adottati  dalla  Banca
d'Italia; 
    Considerato che l'art. 134, comma 1, lett. c), del medesimo testo
legislativo prevede tra le materie di giurisdizione estesa al  merito
«... c) le sanzioni pecuniarie la cui contestazione e' devoluta  alla
giurisdizione del giudice amministrativo, comprese  quelle  applicate
dalle  Autorita'  amministrative  indipendenti  e   quelle   previste
dall'art. 123»; 
    Considerato che l'art.  135,  comma  1,  lett.  c),  d.lgs.  cit.
prevede  la  competenza   funzionale   inderogabile   del   Tribunale
amministrativo regionale del  Lazio,  sede  di  Roma,  per  ...c)  le
controversie  di  cui  all'art.  133,  comma  1,  lettera  l),  fatta
eccezione per  quelle  di  cui  all'art.  14,  comma  2,  nonche'  le
controversie di cui all'art. 104, comma  2,  del  testo  unico  delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385; 
    Considerato, infine, che l'art. 4, comma 1, n. 19), dell'Allegato
4 al suddetto d.lgs. n. 104/10 prevede, tra altro, l'abrogazione  del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: art. 195, commi da  4  a
8, che regolavano il procedimento sanzionatorio della Banca  d'Italia
per le violazioni  di  cui  a  quel  Titolo  del  testo  legislativo,
radicando la  giurisdizione  sulle  opposizioni  avverso  i  relativi
provvedimenti avanti alla corte d'appello del luogo in cui aveva sede
la societa'  o  l'ente  cui  apparteneva  l'autore  della  violazione
ovvero, nei casi in cui tale criterio non  fosse  stato  applicabile,
del luogo in cui la violazione era stata commessa; 
    Considerato, quindi, che la giurisdizione  di  questo  Tribunale,
come conformata ai sensi degli artt. 133, 134 e 135  citt.  dell'art.
4, Allegato 4 d.lgs. cit., discende dall'entrata in vigore del d.lgs.
n. 104/10 che ha anche provveduto ad abrogare la norma  che  radicava
presso la corte d'appello la giurisdizione sulle sanzioni  specifiche
irrogate dalla Banca d'Italia; 
    Considerato,  pero',  come  esplicitamente  rilevato  nel   corso
dell'udienza pubblica dal difensore  della  Banca  d'Italia,  che  la
Corte costituzionale, con la sentenza 27  giugno  2012,  n.  162,  ha
dichiarato che sono costituzionalmente  illegittimi,  per  violazione
dell'art. 76 Cost., gli articoli 133, comma 1, lettera l), 135, comma
1, lettera c), e 134, comma 1, lettera c), del decreto legislativo  2
luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'art. 44 della  legge  18  giugno
2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino  del  processo
amministrativo), nella parte in cui attribuiscono alla  giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo con cognizione estesa al  merito
e alla competenza funzionale  del  TAR  Lazio  -  sede  di  Roma,  le
controversie  in  materia  di  sanzioni  irrogate  dalla  Commissione
nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB), e dell'art.  4,  comma
1, numero 19), dell'Allegato numero 4, del medesimo d.lgs. n. 104 del
2010; 
    Considerato che le argomentazioni della Corte Sovrana sono legate
alla questione rimessa alla sua  attenzione  e  relativa  a  sanzioni
irrogate dalla Consob, per cui il Collegio ritiene  che  il  relativo
dispositivo  non  possa   direttamente   applicarsi   alla   presente
fattispecie, relativa a sanzioni pecuniarie  amministrative  irrogate
dalla Banca d'Italia; 
    Considerato,  pero',  che  le  argomentazioni  di  cui  alla   su
ricordata sentenza, fondate sulla violazione dell'art. 76 Cost. delle
medesime norme, possono ben  conformarsi  alla  presente  fattispecie
tanto da evidenziare la non  manifesta  infondatezza  della  relativa
questione di costituzionalita' come sollevata dalla Banca d'Italia; 
    Considerato, infatti, che la Corte costituzionale  ha  affermato,
in relazioni alle medesime norme del d.lgs. n. 104/10 sopra indicate,
sia pure in riferimento alle sanzioni irrogate dalla  Consob,  quanto
segue: «Nel merito,  la  questione  e'  fondata  con  riferimento  al
parametro di cui all'art. 76 Cost. 
    In riferimento alle deleghe per il riordino  o  il  riassetto  di
settori normativi - tra le quali, come si e' detto poco  sopra,  deve
essere annoverata la delega contenuta nell'art. 44 della legge n.  69
del 2009 - questa Corte  ha  sempre  inquadrato  in  limiti  rigorosi
l'esercizio, da parte del legislatore delegato, di poteri  innovativi
della normazione vigente, non strettamente necessari in rapporto alla
finalita' di ricomposizione sistematica perseguita  con  l'operazione
di riordino  o  riassetto.  La  Corte  ha  sempre  rimarcato  che,  a
proposito di deleghe che abbiano ad oggetto la revisione, il riordino
ed il riassetto di norme preesistenti, "l'introduzione  di  soluzioni
sostanzialmente innovative rispetto al sistema legislativo previgente
e' (...)  ammissibile  soltanto  nel  caso  in  cui  siano  stabiliti
principi   e   criteri   direttivi   idonei   a   circoscrivere    la
discrezionalita' del legislatore delegato", giacche' quest'ultimo non
puo'  innovare  "al  di  fuori   di   ogni   vincolo   alla   propria
discrezionalita'  esplicitamente  individuato   dalla   legge-delega"
(sentenza n. 293 del 2010), specificando  che  "per  valutare  se  il
legislatore abbia ecceduto [i] -  piu'  o  meno  ampi  -  margini  di
discrezionalita',  occorre  individuare  la   ratio   della   delega"
(sentenza n. 230 del 2010). 
    Questi principi, costantemente affermati dalla giurisprudenza  di
questa Corte e ribaditi da ultimo nella  sentenza  n.  80  del  2012,
impongono, nel caso  di  deleghe  per  il  riordino  o  il  riassetto
normativo, un'interpretazione restrittiva dei poteri  innovativi  del
legislatore  delegato,  da  intendersi  in  ogni  caso   strettamente
orientati e funzionali alle  finalita'  esplicitate  dalla  legge  di
delega. 
    Alla luce  di  tali  principi,  in  merito  alla  questione  oggi
all'esame della Corte, occorre ricordare che la  delega  -  che  deve
essere qualificata come una delega per il  riordino  e  il  riassetto
normativo - abilitava il legislatore delegato  a  intervenire,  oltre
che sul processo amministrativo,  sulle  azioni  e  le  funzioni  del
giudice amministrativo anche rispetto alle altre giurisdizioni  e  in
riferimento alla giurisdizione estesa al merito, ma  sempre  entro  i
limiti del riordino della normativa vigente; il che comporta di certo
una  capacita'  innovativa  dell'ordinamento  da  parte  del  Governo
delegato all'esercizio della funzione legislativa,  da  interpretarsi
pero' in senso restrittivo e  comunque  rigorosamente  funzionale  al
perseguimento delle finalita' espresse dal legislatore delegante. 
    4.2. - In base alla delega conferitagli, il legislatore delegato,
nel momento in cui interveniva in  modo  innovativo  sul  riparto  di
giurisdizione tra giudici ordinari e giudici  amministrativi,  doveva
tenere conto della "giurisprudenza della Corte costituzionale e delle
giurisdizioni  superiori"  nell'assicurare  la  concentrazione  delle
tutele, secondo quanto prescritto dalla legge  di  delega  (art.  44,
commi 1 e 2, della legge n. 69 del 2009). 
    Attribuendo le controversie relative alle sanzioni inflitte dalla
CONSOB, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo  (con
la competenza funzionale  del  TAR  Lazio  -  sede  di  Roma,  e  con
cognizione estesa al merito), il legislatore delegato non  ha  invece
tenuto conto della giurisprudenza delle sezioni  unite  civili  della
Corte di cassazione, formatasi specificamente sul punto. 
    La Corte di cassazione  ha,  infatti,  sempre  precisato  che  la
competenza giurisdizionale a conoscere delle  opposizioni  (art.  196
del d.lgs. 24 febbraio 1998, n.  58)  avverso  le  sanzioni  inflitte
dalla CONSOB ai promotori finanziari,  anche  di  tipo  interdittivo,
spetta all'autorita' giudiziaria  ordinaria,  posto  che  anche  tali
sanzioni, non  diversamente  da  quelle  pecuniarie,  debbono  essere
applicate sulla base della gravita' della violazione e  tenuto  conto
dell'eventuale recidiva e  quindi  sulla  base  di  criteri  che  non
possono  ritenersi  espressione  di  discrezionalita'  amministrativa
(Corte di cassazione, sezioni unite civili, 22 luglio 2004, n. 13703;
nello stesso senso 11 febbraio 2003, n.  1992;  11  luglio  2001,  n.
9383). Anche il Consiglio di Stato ha riconosciuto che, in  punto  di
giurisdizione sulle controversie aventi per oggetto sanzioni inflitte
dalla CONSOB, sussistessero precedenti  giurisprudenziali  nel  senso
della giurisdizione ordinaria, affermando da ultimo la  giurisdizione
del giudice amministrativo solo  sulla  base  dell'insuperabile  dato
legislativo  espressamente  consolidato  nell'art.  133  (materie  di
giurisdizione esclusiva), comma 1, lettera l), del d.lgs. n. 104  del
2010, che prevede testualmente che sono devolute  alla  giurisdizione
esclusiva del  giudice  amministrativo  "le  controversie  aventi  ad
oggetto  tutti  i  provvedimenti,  compresi  quelli  sanzionatori  ed
esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego privatizzati, adottati
(...) dalla  Commissione  nazionale  per  la  societa'  e  la  borsa"
(Consiglio di Stato, sezione VI, 19 luglio 2011, n.  10287),  vale  a
dire sulla base proprio delle disposizioni impugnate in questa  sede.
Precedentemente all'intervento legislativo qui in esame,  invece,  lo
stesso  Consiglio  di  Stato  aveva  aderito  all'impostazione  della
Cassazione, secondo cui doveva attribuirsi al  giudice  ordinario  la
giurisdizione sulle sanzioni  inflitte  dalla  CONSOB  (Consiglio  di
Stato, sezione VI, 6 novembre 2007,  n.  6474;  cfr.  in  precedenza,
sezione VI, 19 marzo 2002, n. 4148). 
    La citata giurisprudenza della  Corte  di  Cassazione,  la  quale
esclude che l'irrogazione delle sanzioni da parte  della  CONSOB  sia
espressione di mera discrezionalita' amministrativa, unitamente  alla
considerazione  che  tali  sanzioni  possono  essere  sia  di  natura
pecuniaria, sia di tenore interdittivo (giungendo persino ad incidere
sulla possibilita' che il soggetto sanzionato continui ad  esercitare
l'attivita' intrapresa), impedisce di giustificare  sul  piano  della
legittimita' costituzionale l'intervento del legislatore delegato, il
quale, incidendo profondamente sul precedente assetto, ha  trasferito
alla  giurisdizione   esclusiva   del   giudice   amministrativo   le
controversie  relative   alle   sanzioni   inflitte   dalla   CONSOB,
discostandosi dalla giurisprudenza della  Corte  di  Cassazione,  che
invece  avrebbe  dovuto  orientare   l'intervento   del   legislatore
delegato, secondo quanto prescritto  dalla  delega.  Di  conseguenza,
deve  ritenersi  che,  limitatamente   a   simile   attribuzione   di
giurisdizione, siano stati ecceduti i limiti della delega  conferita,
con conseguente violazione dell'art. 76 Cost. 
    5. - Per le medesime  ragioni  sopra  illustrate  deve  ritenersi
affetto da illegittimita' costituzionale anche l'intero art. 4, comma
1, numero 19), dell'Allegato numero 4, del d.lgs. 2 luglio  2010,  n.
104, nella parte in cui abroga le disposizioni del d.lgs. 24 febbraio
1998, n. 58, che attribuiscono alla  Corte  d'appello  la  competenza
funzionale in materia di  sanzioni  inflitte  dalla  CONSOB,  con  la
conseguenza  che   queste   ultime   disposizioni,   illegittimamente
abrogate, tornano ad avere applicazione». 
    Considerato   che   le   medesime   statuizioni    della    Corte
costituzionale  possono  trovare  ingresso  anche  in  relazione   ai
provvedimenti sanzionatori pecuniari adottati dalla  Banca  d'Italia,
per i quali la giurisdizione del g.a e' fondata sulle medesime  norme
dichiarate incostituzionali in relazione  a  provvedimenti  di  altra
Autorita',  si'  che  la  questione,  come  detto,  si  presenta  non
manifestamente  infondata  nella  presente  sede,  anche  perche'  il
radicamento della giurisdizione presso questo giudice non risulta  in
realta' consolidato  da  tempo,  come  sostenuto  dal  difensore  dei
ricorrenti nel corso  della  pubblica  udienza,  ma  si  fonda  sulle
«novita'» legislative di cui al d.lgs. n. 104/10 sopra richiamate. 
    Considerato,  infatti,  che  anche  in  relazione  alle  sanzioni
amministrative inflitte dalla Banca d'Italia la Corte  di  Cassazione
(a Sezioni Unite) aveva statuito, prima dell'entrata  in  vigore  del
d.lgs. n. 104/10, che rientravano  nella  giurisdizione  del  giudice
ordinario  le  controversie   relative   all'opposizione   contro   i
provvedimenti con i quali il Ministero dell'economia e delle finanze,
su richiesta della Consob o della Banca  d'Italia,  applica  sanzioni
amministrative di carattere pecuniario per la violazione delle  norme
in tema di intermediazione finanziaria (Cass. SSUU, 15 febbraio 2005,
n. 2980). 
    Considerato che puo' comunque  richiamarsi  nel  caso  di  specie
quanto previsto dall'art. 44, comma 2, lett. b), nn. 1 e 2), legge n.
60/2009, secondo cui la delega legislativa era orientata, tra  altro,
a  riordinare  le  norme  vigenti  sulla  giurisdizione  del  giudice
amministrativo, anche rispetto alle  altre  giurisdizioni  nonche'  i
casi di giurisdizione estesa al merito, anche  mediante  soppressione
delle fattispecie non piu' coerenti con l'ordinamento vigente. 
    Considerato, quindi, che la coerenza  con  l'ordinamento  vigente
puo' anche essere valutata  sotto  il  profilo  della  convenienza  a
ritenere unicita' di giurisdizione in merito a provvedimenti adottati
dalla medesima Autorita'. 
    Considerato,  quindi,  che  la  questione  di   costituzionalita'
prospettata e' rilevante, trattandosi nella fattispecie  di  sanzioni
amministrative pecuniarie irrogate  dalla  Banca  d'Italia,  delibate
avanti a questo Giudice in  virtu'  delle  su  richiamate  norme  del
c.p.a. 
    Considerato che non appare manifestamente infondata la  questione
di costituzionalita' sollevata in relazione al rispetto dell'art.  76
Cost. da parte degli artt. 133, comma 1,  lett.  l),  134,  comma  1,
lett. c), e 135, comma 1, lett. c), d.lgs.  2  luglio  2010,  n.  104
nonche' dell'art. 4, comma 1, n.  19)  dell'Allegato  4  al  medesimo
decreto  legislativo,  nella  parte   in   cui,   in   relazione   ai
provvedimenti sanzionatori relativi a  sanzioni  pecuniarie  adottati
dalla Banca d'Italia, hanno trasferito alla  giurisdizione  esclusiva
del giudice amministrativo le controversie relative. 
    Considerato, quindi, che il  presente  procedimento  deve  essere
sospeso,   con   contestuale   rimessione    della    questione    di
costituzionalita' dedotta alla Corte costituzionale.